Art. 2.

      1. L'attività di terapia per mezzo del cavallo può essere svolta presso i centri in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della salute con apposito regolamento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le caratteristiche organizzative e strutturali minime dei centri e prevede apposite disposizioni transitorie per permettere l'adeguamento dei centri che già svolgono l'attività di terapia per mezzo del cavallo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il Ministero della salute è competente al riconoscimento di enti o di associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri riabilitativi attraverso la terapia per mezzo del cavallo e alla definizione delle eventuali sanzioni, che possono comportare anche la chiusura del centro in caso di incompetenze di carattere professionale, gestionale o amministrativo.

 

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